I discografici tirano le orecchie ai giornalisti

di alex il 22 Gennaio 2007

Rimbrotti di Fimi (Federazione musicale italiana) per la notizia travisata dagli organi di stampa, sabato, partita da un pezzo di Punto Informatico.

Vale la pena leggere il comunicato Fimi, uscito qualche minuto fa.

Come FIMI ha da subito sostenuto e provveduto a smentire con forza, la notizia che tutti voi avete annunciato con grande veemenza nella giornata di sabato 20 gennaio, in realtà era una non notizia. Il vostro operato, forse più ispirato a cercare e creare lo “scoop” a tutti i costi, ha però generato ora una forte confusione nell’opinione pubblica e procurato seri danni a chi produce contenuti, che ovviamente vanno protetti e tutelati. Sarebbe bastato verificare con più attenzione la notizia pubblicata da Punto Informatico e oggi prontamente smentita dagli stessi autori del sito ( vi allego l’articolo e il link) per comprendere che non c’erano elementi nuovi e tesi rivoluzionarie sull’argomento. Si è parlato di una sentenza della Cassazione riferita però alla normativa in vigore precedentemente alle modifiche legislative introdotte dalla Legge 248/2000, dal successivo recepimento della Direttiva Europea sul Copyright, nel 2003 e dal decreto legge Urbani nel 2004 e poi convertito in legge nel 2005. Si tratta di provvedimenti che hanno, in realtà, modificato in successione la legge 633/41 sul diritto d’autore.

Mi sembra di ravvisare anche una critica a Punto Informatico (“sarebbe bastato verificare con più attenzione la notizia”, “smentita dagli stessi autori”).

Da parte mia, dopo avere letto il pezzo a mezzanotte di venerdì mi erano rimasti un po’ di interrogativi in testa; ho lasciato perdere perdere perché so bene che PI avrebbe strillato il pezzo in testa se fosse stata una notizia più importante. Sarebbe stata doverosa una verifica dagli altri giornali, soprattutto in questo caso, perché la notizia sembrava troppo grossa per lo scarso rislato dato da PI; ma anche perché l’avvocatese dell’autrice del pezzo impediva di collocare la notizia nelle classiche cinque W del giornalismo. Solo adesso si è capita la vera portata della notizia, il fatto che la sentenza non cambia la legge attuale perché basata sulla normativa del 1999. Dettaglio importante, che l’avvocatessa- a mio avviso- ha sbagliato a omettere.

{ 2 commenti }

Dario Gennaio 22, 2007 alle 15:21

Sono d’accordo: senza quel dettaglio, l’articolo in questione (così come alcune versioni della medesima notizia diffuse da varie testate ed agenzie di stampa) si presta a più di un fraintendimento.
Ma non solo: una cosa che il lettore dovrebbe avere ben chiara nella sua mente, leggendo notizie come questa, è la differenza tra “reato” e di “illecito”.
Perché è vero che il download di materiale protetto dal diritto d’autore non è reato, ma resta una pratica illegale.

Cassandra Gennaio 25, 2007 alle 17:20

La sentenza è legittima, come sempre.
La Cassazione si pronuncia in base agli atti processuali delle sentenze precedenti sul medesimo caso. Non svolge indagini e il suo giudizio è espressamente “tecnico”.
È diventata notizia perché emessa nel 2007, e si riferisce a una legislazione precedente. In effetti, se i due avessere fatto oggi la stessa cosa, sarebbero stati colpevoli (anche se il reato ha cambiato “natura”).
Però come si sia frainteso il tutto, specificato negli articoli delle varie testate, è allarmante. A mio avviso dimostra di come questa pratica sia… comune.

I commenti per questo articolo sono stati chiusi.

{ 1 trackback }

Articolo precedente:

Articolo successivo: